A prescindere dalla trascrizione o meno, il contratto preliminare deve essere registrato entro 20 gg dalla data della sua sottoscrizione. 
In caso di registrazione dopo i 20 giorni, le sanzioni previste possono essere sanate con un ravvedimento operoso (un istituto che consente al contribuente di correggere spontaneamente, a determinate condizioni, errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie).
 
 
N.B. La risoluzione n. 63/E del 25/02/2008 del MEF ha chiarito che la proposta d'acquisto perfezionata (dopo l'avvenuta comunicazione dell'accettazione) è a tutti gli effetti un preliminare, quindi è soggetta ad obbligo di registrazione entro i 20 giorni
 
COSA E QUANTO SI PAGA
imposta di registro (in misura fissa)* € 200,00

della caparra confirmatoria (se prevista)*

tali somme saranno scontate in sede di rogito notarile

0,50%

dell'acconto prezzo (se previsto)

tali somme saranno scontate in sede di rogito notarile

3%
tributi speciali ** € 3,72

* Se la vendita è soggetta a IVA si verserà solo lo 0,50% sulla caparra che NON verrà recuperato in sede di rogito, il 3% sugli acconti prezzo non deve essere versato.

** ove ricorrano, verificare con l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove si registra l'atto.

 
 
 
 
COSA OCCORRE
 n. 3 copie firmate in originale della proposta o preliminare

 

marca da bollo € 16,00

 (n. 1 marca per ogni copia e per ogni 4 facciate o 100 righe)

 ACE/APE in originale o in copia semplice

 

 ACE/APE in copia conforme all'originale

 marca da bollo € 16,00
allegato in formato A4 (piantina, visura, …)  marca da bollo € 2,00
eventuale allegato in formato A3 (piantina) marca da bollo € 2,00
copia dell'F23 pagato in banca o in posta  
modello 69 compilato, necessario per la registrazione  

NB: Le proposte di acquisto accettate ed i preliminari con clausola sospensiva (es. richiesta di mutuo) devono essere registrati con il versamento dell'imposta di registro di € 200,00 (anche se sono previste pattuizioni di caparre confirmatorie oppure acconto prezzo) e al verificarsi della condizione sospensiva (es.: erogazione del mutuo)  si versano le ulteriori imposte dello 0,50% e del 3% senza più versare l'imposta di registro. Norma non sempre rispettata dall'Agenzia delle Entrate, pertanto è  necessario verificare preventivamente con l'ufficio dove si registra l'atto.

 

NB: la marca da bollo deve avere la stessa data o data antecedente della sottoscrizione del contratto