Il regime della “cedolare secca” |
Il regime della “cedolare secca” è stato introdotto nel 2011. Si tratta di un sistema alternativo e agevolato di tassazione del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative. È facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell’abitazione locate con essa.
“Il sistema della cedolare secca consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo”
Tipo contratto |
Cedolare secca |
Imposte non dovute |
Canone libero |
21% |
|
Canone concordato |
10% |
L’imposta sostitutiva si applica sul totale del canone annuo di locazione, senza considerare le riduzioni forfetarie previste nel regime ordinario di tassazione.
La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate (usufrutto, uso, abitazione).
Non possono aderire le società e gli enti non commerciali.
Con riferimento all’attività esercitata dal locatario e all’utilizzo dell’immobile locato, il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
Immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare sono:
Sono esclusi, inoltre, i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.
Obblighi e rinuncie
Per avvalersi del regime della cedolare occorre esercitare l’opzione compilando, a seconda dei casi, il:
A.“modello Siria”
B.“modello 69”
(entrambi disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico).
In linea generale, l’opzione va esercitata con la registrazione del contratto di locazione e vale per l’intera durata del contratto (salvo revoca).
In caso di proroga del contratto, anche tacita, l’opzione deve essere esercitata entro il termine di versamento dell’imposta di registro (cioè entro 30 giorni dal momento della proroga).
Se l’opzione non è stata esercitata (né in sede di registrazione del contratto, né con la proroga), è sempre possibile accedere al regime per le annualità successive, esercitandola entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente (cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).
A. Il modello Siria
È un modello semplificato di denuncia per la registrazione del contratto di locazione e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca.
Può essere utilizzato per i casi più semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori, con omogeneità di opzioni e con contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica (utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate), direttamente dal contribuente interessato o tramite i soggetti abilitati (Caf, professionisti).
B. Il modello 69
Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte, l’opzione per la cedolare secca deve essere espressa mediante il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69).
Il modello si presenta in modalità cartacea, in duplice copia, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Va utilizzato anche per le proroghe, le risoluzioni anticipate, eccetera.
In caso di contitolarità dell’immobile, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti, in solido con il conduttore, a versare l’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.
L’imposta deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento dell’Irpef (acconto e saldo) e con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 241/1997 (versamento con modello F24, con possibilità di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti).
1) Acconto
Per il versamento dell’acconto, dovuto nella misura del 95%, si applicano gli stessi criteri previsti per l’acconto Irpef. In particolare, il pagamento va effettuato entro il 30 novembre in due rate (in un’unica soluzione l’importo è inferiore a 257,52)
La prima rata dell’acconto può essere versata anche a rate. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le medesime disposizioni previste per la rateazione dell’Irpef.
In generale, nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
2. Versamento a saldo
Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef:
il versamento va effettuato entro il 17 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 17 luglio (con la maggiorazione dello 0,40%)
L’opzione per la cedolare secca prevede che il locatore applichi il regime scelto per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui la stessa è stata esercitata.
La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento della stessa imposta.
E’ sempre possibile esercitare l’opzione nelle annualità successive, rientrando nel regime della cedolare secca.
Il reddito assoggettato a “cedolare secca” concorre alla formazione del reddito complessivo da considerare per il calcolo di:
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