A) Le imposte sulle plusvalenze

Quando dalla vendita di una casa (acquista o costruita da non più di 5 anni) deriva una plusvalenza che equivale a

  • la differenza positiva tra: il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto (o il costo di costruzione), aumentato dei costi inerenti il bene stesso

 

Questo valore è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi”  e  come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote  "Irpef”. 

 

In alternativa a discrezione del venditore è possibile applicare

L' “imposta sostitutiva sulle plusvalenze” pari al 20%

 

Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

 

 

Eccezioni alla regola

non sono dovute imposte per:

  1. gli immobili pervenuti per successione

  2. quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi  5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso

  3. le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

 

B) Perdita delle agevolazioni 1°casa

Chi  vende un immobile decade dai benefici fiscali "1° casa" usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:

  • vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale 

Nota bene Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.

 

La decadenza dall’agevolazione comporta

  1. il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi legali
  2. l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.