A) Le imposte sulle plusvalenze
Quando dalla vendita di una casa (acquista o costruita da non più di 5 anni) deriva una plusvalenza che equivale a
- la differenza positiva tra: il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto (o il costo di costruzione), aumentato dei costi inerenti il bene stesso
Questo valore è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote "Irpef”.
In alternativa a discrezione del venditore è possibile applicare
L' “imposta sostitutiva sulle plusvalenze” pari al 20%
Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.
Eccezioni alla regola
non sono dovute imposte per:
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gli immobili pervenuti per successione
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quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso
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le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
B) Perdita delle agevolazioni 1°casa
Chi vende un immobile decade dai benefici fiscali "1° casa" usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:
- vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale
Nota bene Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione comporta
- il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi legali
- l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.