3/16/2007
Novità sulla assegnazione della casa coniugale
Dopo l'affidamento dei figli, è la casa famigliare il terreno di scontro più aspro fra i coniugi nelle cause di separazione personale.
La materia è stata recentemente oggetto di una importante rivisitazione normativa: la legge 8 febbraio 2006 n. 54, detta sull'affido condiviso, ha infatti introdotto l'art. 155 quater c.c. che dispone che il godimento della casa famigliare vada attribuito “tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, rappresentato dall'«esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare» (Cass. 2 febbraio 2006, n. 2338).
Le novità sono numerose e rilevanti e non sempre evidenti.
Anzitutto l'interesse dei minori alla conservazione dell'habitat domestico va oggi valutato “prioritariamente” e non più come in precedenza, in modo esclusivo.
Dalla considerazione “prioritaria” dell'interesse dei figli consegue che il diritto all'assegnazione non deriva più
automaticamente per il fatto di essere “collocatario” dei figli (si ricorda infatti che oggi, salvo, casi eccezionali, i figli sono affidati ad entrambi i genitori e deve quindi essere disposta la loro collocazione presso l'uno o l'altro genitore).
In ogni caso l'assegnazione della casa familiare al genitore con il quale essi convivono, cesserà quando non potrà più essere riconosciuto ai figli un interesse protetto a permanere oltre nell'immobile (e ciò senz'altro in conseguenza del raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica).
Altra importante novità è la precisazione che “dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”: ciò sta a significare che nella risoluzione degli aspetti economici viene oggi valutato anche il beneficio economico derivante al coniuge dall'abitare nell'immobile del quale l'altro è proprietario esclusivo o pro quota.
Infatti l'assegnazione della casa, specialmente nelle grandi città dove il valore degli immobili è alto, incide in maniera rilevante sugli assetti economici della separazione. È indubbio che fra i beni patrimoniali coinvolti nella crisi della famiglia, la casa occupi una posizione centrale, in quanto nella maggioranza delle separazioni comporta per uno dei coniugi (sinora nella quasi totalità dei casi, il padre) la perdita di un bene primario senza soluzioni alternative sostenibili.
I costi degli affitti sono infatti elevati e così pure quello delle abitazioni, ed in ogni caso va tenuto conto che spesso i coniugi hanno investito in quella casa tutto o gran parte del loro denaro, molto spesso ricorrendo anche al credito e stipulando un mutuo garantito da ipoteca che dovrà essere pagato anche dal coniuge che ne esce.
Nel caso in cui l'immobile venga assegnato in godimento ad un coniuge questi lo occuperà senza nulla corrispondere a titolo di corrispettivo: la gratuità tuttavia non si estende anche alle spese correlate a questo uso, tra cui le spese condominiali ordinarie, quelle di riscaldamento, oltre alle bollette per i vari contratti di fornitura, sicché tali spese, in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario, sono a carico del coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie che attengono alla conservazione del bene e le spese c.d. “generali proprietà”, spettano certamente al proprietario.
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