2/12/2007
Semplificate le procedure di cancellazione dell'ipoteca sui mutui
Il decreto legge Bersani-bis, con l'articolo 6, ha semplificato le procedure di cancellazione dell'ipoteca sui mutui immobiliari concessi dalle banche.
Per cancellare l'ipoteca, dopo che il mutuo viene estinto, non sarà più necessario rivolgersi a un notaio. D'ora in poi l'istituto di credito dovrà comunicare entro trenta giorni l'avvenuta estinzione del mutuo all'Ufficio dei registri immobiliari, che provvederà d'ufficio alla cancellazione entro il giorno successivo.
Gli intermediari finanziari avranno 60 giorni per adeguare le loro procedure.
Fino a oggi la cancellazione non era automatica.
Anche se il mutuo era stato pagato, l'ipoteca permaneva fino al momento della sua estinzione, che avviene dopo vent'anni dall'iscrizione nei registri.
Per cancellarla prima di tale termine era necessario chiedere alla banca il "consenso alla cancellazione d'ipoteca", con un costo compreso mediamente tra 70 e 300 euro. In seguito bisognava rivolgersi a un notaio per la cancellazione, con una spesa variabile, compresa tra un terzo e metà del costo aggiornato per l'iscrizione di un'ipoteca di pari importo.
Mediamente si spendevano circa 4-500 euro. Con la nuova disciplina viene meno un soggetto intermedio, il notaio. Sono attese, di conseguenza, riduzioni di costi e di tempi, che sono però difficilmente stimabili.
I tagli dei costi, in particolare, dipenderanno dalle commissioni che le banche eventualmente adotteranno, a copertura dei nuovi oneri che dovranno sostenere. La nuova procedura si potrà applicare solo se ci saranno alcuni presupposti: il creditore deve essere una banca e si deve trattare di un'ipoteca a garanzia del credito derivante da un mutuo e non da altro tipo di credito. Il nuovo sistema, inoltre, non sarà utilizzabile per le ipoteche legali e giudiziali e non si applicherà per procedure diverse dalla cancellazione.
La vecchia procedura, comunque, rimarrà sempre utilizzabile in alternativa alla nuova. Uno dei casi in cui potrebbe continuare a essere applicata è quello dei mutui estinti contestualmente alla vendita del bene ipotecato.
Il ricorso al notaio potrebbe essere preferito per ragioni di garanzia sia da chi compra sia della banca che eroga un nuovo mutuo all'acquirente del bene
già ipotecato.
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