13/7/2009
Il rogito richiede l'Ace «certificazione energetica degli edifici»
La preannunciata pubblicazione delle «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» Questo decreto dispiega un notevole impatto
sulla contrattazione immobiliare: infatti, nelle Regioni che non hanno ancora legiferato nella materia della certificazione energetica, le Linee guida
determinano il pensionamento dell'attestato di qualificazione energetica (Aqe, che era appunto una certificazione provvisoria in attesa delle Linee guida
previste dall'articolo 11, comma 1-bis, decreto legislativo 192/05) e la sua sostituzione con l'attestato di certificazione energetica (Ace). Del l'Ace
vanno infatti dotati tutti i fabbricati oggetto di compravendita, nonché quelli di nuova costruzione oppure oggetto di lavori di ristrutturazione.
Nel decreto 26 giugno 2009 si leggono alcune importanti precisazioni. Ad esempio: esi specifica che gli attestati di certificazione hanno una validità
temporale massima di 10 anni e che tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto stesso oppure
introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione;
rè disposto che la validità dell'attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per
le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli
edifici; invece, nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica; tall'attestato di certificazione
energetica sono allegati i libretti di impianto o di centrale (di cui all'articolo 11, comma 9, del Dpr 412/1993).
Inoltre, viene disposto che l'attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e
impiantistico,che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei seguenti termini: – a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile; – a ogni intervento migliorativo della prestazione
energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono
l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno cinque punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; –
ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti,
possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.
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