1. Le caratteristiche della donazione

La donazione è il contratto con il quale un soggetto  “il donante” arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto  “il donatario” trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.

 

La donazione può attuarsi in diversi modi:

  • con il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili appartenenti al donante, o di un altro diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) spettante al donante
  • mediante la costituzione ex novo di un diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) su beni mobili o immobili appartenenti al donante
  • con l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (es. mediante l’assunzione dell’obbligo di corrispondergli, senza ricevere corrispettivo, una rendita vitalizia)
  • tramite la liberazione del donatario da un obbligo nei confronti del donante (es. la rinuncia a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario).

 

2. Donante (Chi può donare)

Possono fare donazione solo coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni.  Sono ritenuti, pertanto, incapaci di donare:

  • i minori
  • gli inabilitati
  • gli interdetti
  • le persone soggette ad amministrazione di sostegno (sempre che queste, nel decreto di ammissione alla procedura di amministrazione di sostegno, siano state private della capacità di disporre dei propri beni)

 

Dato il carattere strettamente personale della donazione, la legge vieta agli incapaci di fare donazioni anche tramite i propri legali rappresentanti.

 

La donazione fatta da persona che, benché non interdetta, sia stata per qualsiasi causa, anche transitoria incapace di intendere e volere al momento della donazione, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

 

L’onere della prova dello stato di incapacità del donante nel momento della donazione è a carico di chi ne chiede l’annullamento. L’azione deve essere proposta entro 5 anni dalla data della donazione.

 

Essendo dotate di capacità generale, possono donare invece le persone giuridiche sia pubbliche sia private, entro i limiti imposti dalla legge e dai rispettivi atti costitutivi e statutari. 

 

3. Il donatario (chi può beneficiare)

Non esistono particolari limiti alla possibilità di accettare una donazione: può beneficiarne chiunque sia idoneo ad assumere la titolarità di un rapporto giuridico.

 

 Ovviamente gli incapaci (es. minori o interdetti) potranno accettare la donazione solo tramite i loro legali rappresentanti, che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.

 

L’unico divieto a ricevere una donazione previsto dalla legge riguarda il tutore e il protutore.

 

È ammessa anche la donazione a favore di nascituri già concepiti o a favore di figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della donazione.

 

Così come previsto per gli incapaci in genere, anche i nascituri, come i figli non ancora concepiti, potranno accettare la donazione tramite i legali rappresentanti (genitori o curatore speciale nominato per l’occasione), che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.

 

Nel caso di donazione fatta congiuntamente a più donatari la legge prevede che la ripartizione, in mancanza di accordi diversi, s’intenda fatta per parti uguali. E’ valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non possa o non voglia accettare, la sua parte venga destinata agli altri.

 

4. La forma giuridica della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità.

 

Se la donazione ha per oggetto beni mobili è inoltre necessario, sempre a pena di nullità, descriverli dettagliatamente e indicarne il valore nell’atto di donazione o in un documento da allegare all’atto.

 

La donazione è un contratto e come tale affinché si perfezioni e produca tutti i suoi  effetti  non è sufficiente la sola manifestazione di volontà del donante

 

  • la proposta del donante deve essere  espressamente accettata dal donatario (salvo il caso di donazione in riguardo di matrimonio).
  • L’accettazione può essere contenuta nello stesso atto che contiene la proposta del donante, oppure in un atto successivo che dovrà sempre avere forma pubblica, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.

 

In quest’ultimo caso, la donazione produce i suoi effetti a partire dal momento in cui l’atto pubblico contenente l’accettazione sia stato notificato al donante.

 

Divieto di mandato e la procura

La donazione è un atto strettamente personale che non ammette deleghe a terzi:

 

pertanto sono vietati sia il mandato sia la procura con cui il donante conferisca a terzi il potere di rappresentarlo, con facoltà di scelta del donatario o del bene da donare.

 

È invece ammessa la procura quando il donante abbia determinato sia il donatario sia l’oggetto della donazione, in modo da privare il procuratore di qualsiasi discrezionalità.

 

La conferma della donazione nulla

Il mancato rispetto del requisito formale rende nulla la donazione, come se non fosse mai stata posta in essere. Tuttavia la legge prevede che la donazione nulla possa essere convalidata:

 

  • la convalida è però possibile solo dopo la morte del donante ad opera dei suoi eredi o aventi causa che, pur conoscendo la causa di nullità, dichiarino espressamente di confermare la donazione fatta (convalida espressa), o ne diano volontaria esecuzione (convalida tacita).
  • La convalida espressa o tacita è possibile per qualsiasi donazione nulla,  indipendentemente  dalla  causa  della  nullità, quindi non solo per mancato rispetto del requisito formale.

 

5. Cause di possibile revoca delle donazioni

La donazione, è un contratto e come tale non può essere revocato su iniziativa del solo donante (es., nel caso di ripensamento se il donatario non tiene un comportamento conforme alle sue aspettative).

 

Secondo la vigente normativa, la revocazione delle donazioni può essere richiesta all’autorità giudiziaria in due casi specifici:

 

1) la revocazione per ingratitudine:  

è possibile la revoca della donazione quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti

  • omicidio volontario, tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull’omicidio;
  • denuncia o testimonianza per reato punibile con l’ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa
  • si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante;
  • abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge

 

2) La revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione.

 

Non possono comunque essere revocate, né per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in relazione a un determinato matrimonio

 
 

6. Casi particolari di donazione

 

A) La donazione modale

La donazione può essere gravata da un onere a carico del beneficiario.

 

L’onere può consistere in una prestazione a favore:

  • dello stesso donante (es. una donazione immobiliare con onere per il donatario di prestare assistenza materiale e morale al donante vita sua natural durante);
  • di terzi estranei al contratto (es. una donazione con onere di prestare assistenza a un parente del donante);
  • della comunità o della collettività (es. una donazione con onere di devolvere una somma per beneficenza)

 

L’esistenza di un onere non è di per sé idonea a trasformare la donazione in un atto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive se e in quanto l’onere non sia previsto come controprestazione dell’attribuzione donativa.  (Ad esempio, l’onere a favore di terzi o della comunità non potrà mai considerarsi alla stregua di una controprestazione a favore del donante).

 

  • Il donatario è comunque tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore dei beni donati (oltre al donante può agire qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante)
  • Il mancato adempimento dell’onere non costituisce causa di risoluzione della donazione se ciò non viene espressamente previsto nell’atto di donazione. (Per dare particolare forza all’onere apposto si dovrà pertanto inserire nell’atto di donazione una clausola che preveda la risoluzione della donazione stessa in caso di mancato adempimento dell’onere).

 

B) Le donazioni rimuneratorie

Le ragioni di una donazione possono essere molte: affetto, beneficenza e altro ancora.

 

Ma una donazione può essere anche motivata da:

  • riconoscenza (da intendersi quale particolare sentimento di gratitudine verso il donatario)
  • considerazione di particolari meriti del donatario
  • speciale remunerazione (per favori e/o servizi resi dal donatario senza che vi sia alcun nesso funzionale tra i servizi resi e la donazione, perché altrimenti saremmo in presenza di un contratto oneroso a prestazioni corrispettive)

 

In questi casi si è in presenza della cosiddetta donazione rimuneratoria.

 

In questa particolare donazione, il motivo che spinge il donante a compierla è elemento essenziale per individuare la corretta disciplina di riferimento.

 

Alla donazione rimuneratoria si applicano, infatti, disposizioni specifiche:

 

  • è esclusa la revoca per ingratitudine e per sopravvenienza dei figli
  • è prevista la garanzia per evizione a carico del donante (ossia la garanzia che non gravino sui beni donati diritti di terzi o che terzi possano vantare)
  • è prevista l’esclusione del donatario dall’obbligo degli alimenti

 

Per tutto il resto, anche alla donazione rimuneratoria, che rimane comunque un atto volto a procurare un arricchimento altrui senza che vi sia stata una controprestazione, si applica la disciplina relativa alla donazione

 

C) Le donazioni indirette

Lo scopo della donazione  (arricchire un altro soggetto senza che vi sia alcun obbligo giuridico che lo imponga) può essere raggiunto anche con negozio diverso dalla donazione tipica, il quale, proprio perché utilizzato per perseguire lo scopo donativo, va assoggettato alla disciplina sostanziale della donazione. Si parla in questo caso di donazione  indiretta.

 

L’intestazione di beni a nome altrui

Il caso più ricorrente di donazione indiretta è quella dell’intestazione di beni a nome altrui e in particolare quella dell’acquisto di un bene immobile con denaro dei genitori intestato a favore del figlio.

 

In questo caso la compravendita pertanto, pur concretizzando una donazione indiretta, non vede comunque mutata la propria natura giuridica: è e rimane compravendita, per la quale quindi non é prescritta a pena di nullità la forma di atto pubblico con la presenza dei testimoni (funge da mero “strumento” per l’attuazione della liberalità).

 

A tal proposito può essere utile specificare nell’atto di compravendita, mediante un’apposita dichiarazione del donatario, che il prezzo di acquisto è stato pagato dai genitori, e ciò per le seguenti ragioni:

 

  • per motivi di coerenza fiscale, se e in quanto il figlio acquirente sia uno studente o comunque un soggetto privo di redditi consolidati e quindi impossibilitato a giustificare di fronte al fisco la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto;
  • per motivi successori, dovendo il figlio (acquirente) imputare il bene oggetto della donazione indiretta alla propria quota ereditaria: questo aspetto è particolarmente importante per il genitore donante specie se ci sono altri figli che, in mancanza della dichiarazione del donatario sulla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto, potrebbero non essere in grado di provare l’avvenuta donazione indiretta dopo la morte del genitore;
  • ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo: dovendo le parti, nei casi di trasferimento di immobili, dichiarare nell’atto gli estremi dei mezzi di pagamento utilizzati, se il pagamento è stato effettuato direttamente dai genitori con assegni o bonifici loro imputabili, la dichiarazione avrà anche la funzione di giustificare la provenienza dei mezzi di pagamento
  • infine perché, alla luce dei recenti orientamenti anche della giurisprudenza, si esclude che la donazione indiretta che si andrebbe a evidenziare esponga, in caso di rivendita, il terzo subacquirente ai rischi dell’azione di restituzione, creando problemi per la futura commerciabilità del bene così acquistato