Conformità dei dati catastali

Dal 1 luglio 2010 è in vigore una specifica normativa che, in caso di stipula di un atto traslativo compresa (anche di donazione) relativo a fabbricati esistenti, prescrive per i proprietari l’obbligo:

"di dichiarare nell’atto che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, ovvero alla localizzazione, destinazione d’uso e configurazione reale e attuale dell’immobile oggetto di negoziazione, pena la nullità dello stesso."

 

Prima della stipula, i proprietari sono tenuti a verificare accuratamente la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie depositate allo stato di fatto: specie per quanto riguarda la destinazione d’uso (categoria catastale) e la consistenza (vani e/o superficie), al fine di riportare nell’atto dati veritieri e corretti.

 

Una dichiarazione mendace espone il dichiarante a responsabilità civile per i danni arrecati alla controparte.

 

La dichiarazione può essere sostituita dall’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento degli atti catastali (architetto, geometra, ingegnere).

 

Riferimenti urbanistici obbligatori

Negli  atti di vendita di edifici devono essere riportati (pena di nullità), gli estremi dei riferimenti urbanistici a seconda dell’epoca di costruzione:

 

Per costruzioni eseguite prima del

 1 settembre 1967

Di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  nel quale in luogo degli estremi della licenza nella quale si attesti l’avvenuto inizio dei lavori di costruzione sin da data anteriore al 1 settembre 1967

Per costruzioni eseguite prima del 

30 gennaio 1977

Della Licenza Edilizia o della Licenza edilizia in Sanatoria (data di entrata in vigore della legge 10/1977 detta “Legge Bucalossi” che ha introdotto la concessione edilizia in sostituzione della licenza edilizia)

Per costruzioni eseguite prima del 

30 giugno 2003

Della Concessione Edilizia o della concessione edilizia in sanatoria (data di entrata in vigore del Testo Unico in materia edilizia, che introduce il permesso di costruire in sostituzione della concessione edilizia)

Per costruzioni eseguite successivamente al 

30 giugno 2003

Del Permesso di Costruire o del permesso di costruire in sanatoria

Per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione maggiore eseguiti successivamente al 

30 giugno 2003

Della Denuncia di Inizio Attività D.I.A.  per i quali in alternativa al permesso di costruire si sia fatto ricorso alla D.I.A. (definita nella prassi: SUPER-D.I.A.)

 

 

È inoltre opportuno, anche se non è prescritto a pena di nullità, citare gli estremi di tutti gli altri provvedimenti edilizi rilasciati sull’immobile oggetto di vendita per interventi successivi alla costruzione o a seguito di istanza di sanatoria edilizia, al fine di ricostruire nell’atto tutta la storia urbanistico-edilizia del fabbricato.