Sotto il profilo sostanziale non ci sono differenze, anche se si ricorre alla donazione non possono, comunque, essere violate le disposizioni di legge in tema di legittima.

 

La donazione non può costituire cioè lo strumento per privarsi del proprio patrimonio e lasciare, alla propria morte, qualcuno dei legittimari senza la quota minima che gli spetta.

 

Se si vuole già dividere i beni tra i propri successori

  • lo si può certamente fare disponendo a loro favore in vita con altrettanti atti di donazione,
  • ma si può ottenere lo stesso risultato anche con un testamento che contenga disposizioni specifiche per la divisione del patrimonio tra gli eredi.

 

Sotto il profilo fiscale, invece, non è possibile fare raffronti sulla convenienza:  è vero che alle successioni e alle donazioni si applicano le medesime imposte, ma è altrettanto vero che i presupposti temporali per l’applicazione sono diversi.

  • Alla donazione si applicano le norme fiscali in vigore al momento in cui viene sottoscritto il relativo atto pubblico;
  • Alla successione, invece, quelle vigenti al momento della morte del disponente. (Nel frattempo potrebbero verificarsi variazioni sulle aliquote delle imposte)