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Guida alla vendita degli immobili
DOCUMENTI NECESSARI PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE

La vendita inizia dalla preparazione di una documentazione completa, è essenziale avere sottomano subito questi documenti

• Atto di provenienza dell'immobile (rogito precedente).
• Scheda catastale (contiene la piantina dell'appartamento). Se vi sono state modifiche bisogna aggiornarla. Di solito è stata allegata al rogito precedente.
• Certificato catastale con riportate le rendite attribuite, da cui si ricaverà il valore di riferimento per il pagamento della tassa di registro
• Documento che attesti la cancellazione o la situazione di un'eventuale ipoteca. Nel caso esistesse un mutuo che è già stato estinto, accertarsi del fatto che l'ipoteca sia stata cancellata. Se ne occupa il notaio, su incarico del cliente. Nel caso invece vi sia un'ipoteca in corso: l'ultimo bollettino bancario, che evidenzi la situazione in corso.
• Regolamento condominiale (se l'appartamento si trova in un condominio). Quelli che seguono sono documenti sempre importanti, ma possono essere consegnati successivamente:
• Fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale del venditore/i.
• Eventuale condono edilizio (quando necessario), o documentazione delle modifiche interne apportate.
• "Estratto per sunto degli atti di matrimonio" (lo rilascia il Comune in carta semplice), se chi vende è sposato. Questo documento è necessario perché nel caso che i coniugi siano in "comunione dei beni", devono sottoscrivere entrambi sia l'accettazione di vendita (se si sono affidati a un'agenzia), sia il preliminare. Se uno dei due rifiutasse, non si potrebbe successivamente procedere alla vendita.
• Contratti di locazione (affitto) in corso, o eventualmente disdetti di recente.
• Dichiarazione dei redditi (per verificare se l'immobile è stato dichiarato. Solitamente il notaio fa dichiarare sotto ammonizione il venditore). Nel caso che a vendere sia una società occorrono ulteriori documenti quali:
• Certificato camerale (rilasciato dalla Camera di commercio).
• Eventuale verbale d'assemblea con delibera alla vendita. (Quando richiesto dai patti societari).
• Poteri di chi firma.

La consegna di questa documentazione, almeno fino al punto 5 (regolamente condominiale), è molto importante, in quanto metterà al corrente il compratore dell'esatta situazione dell'immobile, senza lasciare spazio in futuro a eventuali contestazioni.
Quindi a maggior garanzia e trasparenza dell'affare che si andrà a concludere, è bene elencare nel preliminare di vendita (il cosiddetto "compromesso") la documentazione consegnata.

LA CAPARRA
La caparra è una somma di denaro data come garanzia. Ne esistono due tipi (confirmatoria e penitenziale).
Negli acquisti di case tra privati se ne usa quasi sempre una sola: quella confirmatoria. Perciò quando in compromesso si parli semplicemente di "caparra" s'intende quella confirmatoria.

• La caparra confirmatoria: la "caparra confirmatoria" è un anticipo sul prezzo d'acquisto dell'immobile. Viene pagata dall'acquirente quando firma il compromesso e impegna entrambi le parti alla conclusione dell'affare. Se l'acquirente si ritira dall'affare, perde ciò che ha versato; se è il venditore (cioè chi ha già incassato i soldi) a ritirarsi dall'impegno, dovrà rendere all'acquirente la somma ricevuta oltre a una penale pari a quanto incassato: in pratica, restituirà il doppio della somma ricevuta.
La parte che rispetta i patti (cioè che non si ritira) può se lo preferisce ricorrere al tribunale per ottenere che venga fatto quanto stabilito nel contratto. Inoltre potrà richiedere un risarcimento del danno subito: si pensi per esempio al caso di un venditore che si fosse già impegnato ad acquistare un altro appartamento, certo di incassare una determinata cifra dalla vendita del proprio, e non potesse perfezionare l'acquisto alla scadenza prestabilita.

• La caparra penitenziale: la "caparra penitenziale" è un somma di denaro prestabilita a indennizzo dell'eventuale recesso (cioè ritiro) dal contratto. In questo modo il venditore e il compratore hanno già stabilito che o l'uno o l'altro possono recedere dal contratto pagando appunto una penitenza. Nel caso sia il compratore a recedere perde quanto versato, nel caso sia il venditore, deve restituire il doppio.
Con questa formula viene preventivamente esclusa la possibilità di richiedere in tribunale, come invece è consentito dalla caparra confirmatoria, il trasferimento della proprietà o un risarcimento dei danni.

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