CATEGORIE IMMOBILIARI
Il catasto è l'archivio di tutti i dati sulla forma
e le dimensioni di tutti i terreni e di tutti gli edifici
su di essi costruiti in tutto il territorio nazionale.
Lo scopo di tanto lavoro è semplice: far pagare
le tasse.
Nel 1939 è stato costituito
il nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) allo scopo
di accertare e censire tutte le proprietà che sorgevano
sul territorio italiano. Anche oggi chiunque costruisca
nuove abitazione è obbligato a denunciarle al catasto,
per poter richiedere il famoso certificato di abitabilità
al Comune, che assegna la categoria in base alle caratteristiche
costruttive di ciascuna u.i.u. ("unità immobiliare
urbana").
Le categorie catastali sono suddivise
in 5 gruppi, che si riferiscono alla destinazione degli
immobili.
Controllare la categoria catastale
serve a verificare che l'immobile sia censito (cioè
che non sia abusivo) e a sapere se l'immobile che si compra
ha la destinazione che desideriamo (ufficio oppure appartamento
d'abitazione).
Assieme al controllo della categoria
catastale ricordate di annotare la rendita catastale,
che si trova sul certificato catastale, e che vi servirà
a determinare il prezzo minimo che va dichiarato sul rogito
e quindi quante tasse andranno pagate.
• Immobili
a destinazione ordinaria
Gruppo A (unità di misura: il vano catastale)
A/1 Abitazione di tipo signorile
A/2 Abitazione di tipo civile
A/3 Abitazione di tipo economico
A/4 Abitazione di tipo popolare
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazione di tipo rurale
A/7 Abitazione in villini
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
• Immobili
destinati a servizi
Gruppo B (unità di misura: metri cubi)
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri, orfanotrofi,
ospizi, conventi, seminari, caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti
o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole, laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie,
che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico
dei culti
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
• Immobili
commerciali
Gruppo C (unità di misura: metri quadri)
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi
quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto
non rientrano nell'art. 10 della legge)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi
quelli costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni,
se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art.
10 della legge)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (quando non
abbiano caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della
legge)
C/7 Tettoie chiuse o aperte
• Immobili
a destinazione commerciale
Gruppo D (soggetti a valutazione tecnica)
D/1 Opifici.
D/2 Alberghi e pensioni (quando abbiano le caratteristiche
per rientrare nell'art. 10 della legge).
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli
e simili (quando abbiano le caratteristiche per rientrare
nell'art. 10 della legge).
D/4 Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche,
rientrano nell'art. 10 della legge ed abbiano fine di
lucro.
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione (sempre
che abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art.
10 della legge).
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (sempre
che per le loro caratteristiche non rientrino nell'art.
10 della legge ed abbiano fine di lucro).
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze
di una attività industriale e non suscettibili
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze
di una attività commerciale e non suscettibili
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9 Edifici galleggi o sospesi assicurati a punti fissi
del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio.
• Immobili
a destinazione particolare
Gruppo E
E/1 Stazioni per servizio di trasporto, terrestri, marittimi
ed aerei.
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e lodo dipendenze.
E/6 Fari; semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio
comunale.
E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari,
i sepolcri e le tombe di famiglia.
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle
categorie precedenti del gruppo E.
N.B. Le categorie catastali
sono in corso di modifica.
Qui sotto vi proponiamo in anteprima la tabella di conversione
delle vecchie (ma momentaneamente ancora in vigore) alle
nuove destinazioni catastali.